E' impresa d'investimento comunitaria l'impresa diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento (negoziazione per conto proprio e per conto terzi, collocamento, gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione) e avente sede legale in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia.
Legislazione:
D.LGS58/1998
Documentazione richiesta:
1) Attività ammesse al mutuo riconoscimento, esercizio senza succursali: comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB (che le iscrive in un elenco allegato all'albo delle SIM) da parte dell'Autorità competente nello stato d'origine;
2) Primo insediamento di succursale: decorso di due mesi dalla Comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorità competente nello stato di origine;
3) Attività non ammesse al mutuo riconoscimento: autorizzazione da disciplinare con regolamento della CONSOB.