Energia elettrica |
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| Legislazione: |
L. 9/91, D.P.R. 53/98, D. LGS. 112/98, D.L. 504/95, D. LGS. 79/99; D.L. 7/2002 (conv. L. 55/2002); art. 44 L.R. 11/2001; D. Lgs. 26/2007. |
| Documentazione richiesta: |
1) Costruzione ed esercizio impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 mw (esclusi quelli che producono energia da fonti rinnovabili e da rifiuti): autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico. |
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2) Costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 300 MW: autorizzazione della Provincia e licenza UTF all'Agenzia delle Dogane |
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2.1) Subentro in un impianto esistente: comunicazione alla Provincia e alla Agenzia delle dogane; 3) Officina di produzione energia elettrica: |
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3.1) Nuova officina: licenza di esercizio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio (l'inizio dell'attività può avvenire a partire dalla data della verifica dell'officina) |
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3.2) Subentro in officina esistente: comunicazione alla Agenzia delle dogane; 4) Acquisto e rivendita di energia elettrica in qualità di grossista: |
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licenza rilasciata dall'Agenzia delle dogane di tutte le province in cui il grossista opera; 5) Distribuzione energia elettrica: Concessione Ministero delle Attività Produttive |
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6) Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: vedere fonti rinnovabili. |
| Ultimo aggiornamento: |
29/03/2011 |
| Note: |
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N.B.: officina di produzione energia elettrica: complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione |
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distribuzione sono collocati in luoghi distinti o in comuni diversi da quelli di produzione |
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acquisto e rivendita di energia elettrica, nonché l'acquisto per uso proprio |
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con impiego promiscuo e potenza impegnata superiore a 200 kW. |
| Rimando: |
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